UNA VITTORIA DI PIRRO

di Fulvio Vassallo Paleologo

1.Dopo il compromesso raggiunto dalla Presidenza spagnola sulla cancellazione dell’emendamento proposto dalla Germania a tutela delle attività di ricerca e soccorso in mare operate dalle ONG, Giorgia Meloni si scatena sui media con l’ennesima ondata di dichiarazioni trionfalistiche sul successo delle politiche migratorie italiane e sul “cambio di passo” che avrebbe imposto a livello europeo. Al centro delle sue dichiarazionim dopo l’accordo raggiunto al COREPER ( Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri) su una bozza di Regolamento per le crisi, la strumentalizzazione e le cause di forza maggiore, il ritiro da parte della Germania dell’emendamento che avrebbe escluso che le “operazioni di soccorso umanitario” potessero essere considerate un fattore di strumentalizzazione dei migranti che potrebbe portare ad una dichiarazione di situazione straordinaria di rischio, tale da permettere alle autorità statali di disapplicare le norme imposte dalla Carta dei diritti fondamentali, dalle Direttive e dai Regolamenti europei, a tutela dei diritti fondamentali e in particolare del diritto di asilo. La bozza approvata dal COREPER prevede la fusione di due diversi Regolamenti proposti dalla Commissione: il Regolamento per le crisi e le cause di forza maggiore e il Regolamento sulla strumentalizzazione nel campo della migrazione e dell’asilo. Si prevedono ampie possibilità di deroga da parte degli Stati membri rispetto agli obblighi derivanti dai (futuri) Regolamenti in materia di asilo, anche se i meccanismi di autorizzazione da parte del Consiglio e della Commissione appaiono molto farraginosi e potranno dare luogo a continui conflitti tra gli Stati membri. Adesso l’intero pacchetto dovrà essere approvato in sede legislativa dal Consiglio dell’Unione Europea e passare subito dopo all’esame del Parlamento.

In realtà il ritiro dell’emendamento tedesco appare più legato alle elezioni in Germania, sabato 8 ottobre si vota in Baviera, ed al fuoco incrociato che, dalla AFD, il partito neonazista alleato di Salvini, fino ad Elon Musk, padrone di Twitter, si sta abbattendo sul cancelliere Scholz e sui partiti della colaizione al governo, proprio sulle politiche migratorie e sui rapporti con le ONG. E la Meloni adesso festeggia il “passo indietro” della Germania sul tema divisivo delle operazioni umanitarie di soccorso in mare operate dalle Organizzazioni non governative. In realtà questo passo indietro della Germania non c’è stato del tutto, perchè l’emendamento a tutela delle attività di ricerca e salvataggio delle ONG che Scholz voleva inserire nel testo del Regolamento è rimasto nei “considerando” che ne costituiscono la premessa e, se non ha valore “normativo”, rimane un criterio interpretativo vincolante anche per i giudici nazionali.

Se invece guardiamo alle richieste italiane sul nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che dovrebbe essere approvato entro maggio del prossimo anno, prima delle elezioni europee, soprattutto se si leggono i documenti, oltre le dichiarazioni opportunistiche dei capi di governo, continuiamo a verificare come tutte le richieste italiane siano state sostanzialmente respinte. Anche la possibilità di deportare i migranti verso i paesi di transito, dopo il diniego su una richiesta di asilo, rimane assai remota, soprattutto per la modestia delle risorse finanziarie che l’Unione Europea sta investendo nei rapporti con i paesi nordafricani, mentre prevale in tutti i nuovi Regolamenti la preoccupazione di arrivi sempre più massicci dal fronte orientale, soprattutto per gli incerti sviluppi del conflitto in Ucraina e per le persistenti situazioni di crisi sulle rotte balcaniche.

L’Unione europea ha respinto la richiesta italiana di respingimenti collettivi indiscriminati verso paesi terzi di migranti giunti irregolarmente nel nostro territorio. Nei consigli europei che si sono svolti prima dell’estate, nei quali si è discusso nelle sue linee fondamentali il Patto europeo sulle migrazioni e l’asilo, la questione della ‘connessione’ del migrante con il Paese di transito era stato uno degli ultimi punti di frizione: alcuni Paesi insistevano  affinché il rinvio nel Paese di transito di un migrante fosse possibile solo nel caso in cui ci fosse un collegamento tra la persona e quel Paese, mentre altri Paesi, come l’Italia, non volevano che sussistesse questa connessione. Alla fine il richiamo alla “connessione” è rimasto, e soprattutto i paesi terzi hanno fatto sapere di non volere accettare migranti irregolari giunti in Italia che non fossero loro cittadini. Le tristi vicende del Memorandum tra Unione europea e Tunisia, fortemente sponsorizzato dalla Meloni, confermano questo orientamento di chiusura dei paesi terzi rispetti alla richiesta italiana di riammissioni indiscriminate. Il Paese di transito deve essere  comunque un “Paese terzo sicuro”, secondo quanto previsto dal diritto  internazionale, oltre che dal diritto dell’Unione Europea.. Le deroghe previste a livello europeo non possono scalfire il divieto di refoulement affermato dall’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati.

I trasferimenti secondari rimangono su base volontaria, il supporto per il blocco navale nel Mediterraneo centrale, da affidare ad unità europee e nordafricane, è scomparso dall’orizzonte delle questioni in discussione, l’attuazione dei “rimpatri veloci” rimane nelle dichiarazioni elettorali, ma si scontra con la realtà dei fatti. La detenzione amministrativa durante le procedure in frontiera per i richiedenti asilo provenienti da paesi terzi “sicuri”, rimane ancora priva di una copertura europea, come stanno rilevando i giudici in Italia.

In ogni caso, quanto deciso dal COREPER, il comitato ombra dei rappresentati permanenti degli Stati membri presso l’Unione europea, rimane per ora una bozza, e deve essere confermato dal Consiglio europeo informale di Malaga del prossimo 6-7 ottobre,poi ancora approvato a fine anno dal Consiglio europeo in sessione legislativa, e quindi sarà oggetto di un confronto con il Parlamento europeo, che si annuncia molto duro.

2. Non rimane dunque che andare a vedere quali sono i punti del Regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore, e sulla strumentalizzazione dei migranti, che sarà poi inserito nel Piano europeo sulle migrazioni e asilo. Questo Regolamento, che bloccava altri atti legislativi, sarebbe stato approvato in bozza dal COREPER, in vista del Consiglio europeo informale, dunque NON DELIBERANTE, di Malaga previsto per il 6-7 ottobre. Come osserva Amnesty International, “Se adottato, questo Regolamento di crisi normalizzerà ulteriormente l’uso di misure d’emergenza per fronteggiare gli arrivi in Europa. Ciò indebolirebbe la coerenza del sistema europeo d’asilo, senza evitare la comparsa di situazioni di “crisi” in futuro. Amnesty International ha ripetutamente lanciato l’allarme sul Regolamento riguardante le situazioni di crisi e di forza maggiore, presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020, insieme al Regolamento sulla “strumentalizzazione”, proposto nel dicembre 2021 e incluso in tale proposta legislativa”.

In base alla bozza del nuovo Regolamento, uno Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore “può, considerate quelle eccezionali circostanze, richiedere l’autorizzazione ad applicare le relative deroghe previste dagli articoli da 2x a 6x (indicazioni provvisorie in attesa dei testi definitivi). Attraverso queste deroghe autorizzate da Bruxelles potranno essere disattesi gli standard minimi previsti dalle Direttive e dai Regolamenti europei in materia di procedure di frontera, richiedenti asilo, trattenimento amministrativo ed espulsioni.

Lo Stato membro interessato invia una richiesta motivata alla Commissione specificando le deroghe che ritiene necessarie e le misure adottate finora per affrontare la situazione e una giustificazione che dimostri che il suo sistema, pur essendo ben preparato e nonostante le misure già adottate, “non è in grado di affrontare la situazione”. Quando lo Stato membro richiedente presenta alla Commissione prove conclusive dimostrante la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) o bx) o di un situazione di forza maggiore, la Commissione, sulla base di tali prove, senza ritardo, presenta una proposta per un’adeguata decisione di esecuzione del Consiglio. La Commissione può anche presentare una proposta del genere qualora lo ritenga opportuno sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente e di ogni altra informazione a sua disposizione.

In via urgente, il Consiglio valuta la proposta e, a seconda dell’esito di tale valutazione, adotta rapidamente una Decisione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le deroghe specifiche previste agli articoli da 2x a 6x e che consente allo Stato membro di beneficiare delle specifiche misure di solidarietà previste dall’articolo 7x (rinvio a Regolamenti ancora da approvare).

Secondo la bozza di Regolamento sulle situazioni di crisi e di strumentalizzazione dei migranti, approvata dal COREPER, “una situazione eccezionale può includere l’afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio di uno o più Stati membri o in una situazione di strumentalizzazione dei migranti da parte di un paese terzo o di un attore non statale con l’obiettivo per destabilizzare lo Stato membro o l’Unione o una situazione di forza maggiore nel Stato membro”. In tali circostanze, le misure e la flessibilità previste dal nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (ancora da approvare) e dal nuovo regolamento sulla procedura di asilo (anche questo ancora da approvare) potrebbero non essere sufficienti per affrontare situazioni eccezionali. Appare evidente a tale riguardo come la preoccupazione prevalente a livello europeo siano gli “arrivi massicci” da oriente, dopo che il conflitto in Ucraina ha prodotto l’ingresso negli Stati più esposti come la Polonia e la Germania di milioni di persone. Rispetto ai rischi di ulteriori ingressi dal fronte orientale sembra davvero difficile ottenere da Bruxelles la dichiarazione di uno stato di emergenza per l’arrivo di qualche centinaio di migliaia di persone attraverso le rotte del Mediterraneo. Molto dipenderà dall’esito delle elezioni europee e dai nuovi equilibri che si formeranno a Bruxelles.

Per situazione di strumentalizzazione dei migranti si intende una situazione in cui possono essere in discussione o a rischio le funzioni essenziali di uno Stato membro, compreso il mantenimento della legge e dell’ordine o la salvaguardia della propria sicurezza nazionale. Una formulazione assolutamente vaga che lascia adito a future tensioni tra Bruxelles e gli Stati membri che richiederanno la possibilità di agire in deroga alla normativa europea.

In particolare, ” Una situazione di strumentalizzazione dei migranti può verificarsi laddove un paese terzo o l’attore non statale istiga l’immigrazione irregolare nell’Unione incoraggiando o agevolando, o addirittura forzando il movimento di cittadini di paesi terzi o apolidi verso le frontiere esterne, di un paese, verso o dall’interno del suo territorio e poi verso quelle frontiere esterne o verso il territorio di uno o più Stati membri, dove si svolgono tali azioni indicative dell’intenzione di un paese terzo o di un attore non statale di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro, dove la natura di tali azioni può mettere a rischio funzioni essenziali di uno Stato, compresa la sua integrità territoriale, il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sua sicurezza nazionale. Inoltre, eventuali atti violenti alla frontiera devono essere vietati, evitati o, quando necessario, affrontate in modo proporzionato, non solo per tutelare la integrità territoriale e sicurezza dello Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di strumentalizzazione ma anche per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini di paesi terzi o apolidi, comprese le famiglie e i bambini in attesa di una loro possibilità di chiedere asilo nell’Unione pacificamente. Lo Stato membro interessato può, in particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti, laddove, cittadini provenienti da paesi terzi o apolidi tentano di forzare l’ingresso in massa con mezzi violenti, adottare le misure proporzionali necessarie, conformemente al diritto nazionale, per preservare la sicurezza, la legge e l’ordine e garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento.

Al considerando 6 c della bozza di Regolamento approvata dal COREPER si aggiunge però che “Le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate come strumentalizzazioni di migranti quando non vi è l’obiettivo di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro”. A fronte del ruolo residuale che hanno ormai i salvataggi delle ONG rispetto agli arrivi in autonomia, anche da paesi terzi con cui gli Stati membri hanno concluso accordi di cooperazione di polizia per contrastare l’immigrazione irregolare, sarà alquanto difficile affermare che i soccorsi umanitari possano essere ritenuti come una “strumentalizzazione dei migranti”. Si osserva che il richiamo ai soccorsi delle ONG, prima presente come emendamento al testo, è stato relegato tra i “considerando” che aprono il Regolamento, disposizioni che hanno funzione interpretativa ma non sono vincolanti. La formulazione volutamente generica della normativa lascia comunque uno spazio enorme alla comunicazione tossica di fake news e a una elevata discrezionalità politica e di polizia, con il rischio di ricorrenti lesioni dei diritti fondamentali, a partire dal diritto al salvataggio in mare, esercitato dalle ONG in conformità agli obblighi di soccorso imposti dalle Convenzioni internazionali e persino dal vigente Regolamento europeo Frontex n.656 del 2014, che nessuno pensa di abrogare.

Appare evidente, già da questi “Considerando” del nuovo Regolamento, il rischio che le attività di ricerca e salvataggio in mare operate dalle ONG possano essere ricondotte a una situazione di strumentalizzazione dei migranti, come si è peraltro tentato di fare in Italia, a partire dal 2017 con indagini e procedimenti penali che non hanno portato ad una sola condanna. Con questo nuovo regolamento formulato in termini tanto vaghi, ogni azione di soccorso potrebbe essere ricondotta a una strumentalizzazione dei migranti e consentire ai legislatori nazionali una ulteriore criminalizzazione delle attività di ricerca e salvataggio operate dalle Organizzazioni non governative. Ed era appunto questo il motivo dell’emendamento soppressivo presentato dalla Germania per evitare che le attività delle organizzazioni umanitarie potessero rientrare tra le attività che strumentalizzano i migranti, come sostengono da anni le destre europee, al governo nella maggior parte degli Stati membri”. Adesso Sholz è stato costretto ad un passo indietro, sotto il ricatto elettorale, e la Meloni può cantare vittoria. Ma la partita rimane tutta aperta, perchè per dare effettività a queste previsioni il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria del “trilogue”, con tre diverse votazioni, dovrebbero approvare entro maggio del 2024 ben tre Regolamenti europei, che ancora oggi sembrano fortemente controversi.

3. Naturalmente, in questo quadro di grande confusione istituzionale, che ormai caratterizza il declino dell’Unione Europea sotto i colpi dei partiti sovranisti e nazionalisti, è facile diffondere le parole d’ordine ormai consuete contro gli scafisti ed i trafficanti, e quindi contro le Organizzazioni non governative che ne faciliterebbero le attività strumentalizzando i migranti, perchè ormai è evidente a tutti quanto i piani per rimpatri effettivi e più veloci, o per coinvolgere i paesi terzi nelle attività di blocco delle partenze, siano definitivamente falliti. Come rimane sostanzialmente bloccata la discussione sulla mobilità secondaria, dunque sulla riforma del Regolamento Dublino III del 2013 e molti Stati membri, dopo l’esempio della Francia nel 2015, stanno ripristinando i controlli alle frontiere interne, di fatto cancellando la libertà di corcolazione prevista dal Trattato di Schengen.

4, Se si guardano i cd. meccanismi di solidarietà “obbligatoria”, con la redistribuzione dei migranti irregolari fra gli Stati membri o, in alternativa, contributi finanziari ai paesi più esposti ai flussi migratori, sembra evidente che le aspettative del governo italiano andranno rapidamente deluse, anche per la consistente opposizione dei paesi sovranisti ed in genere del nordeuropa, che non permetteranno neppure decisioni a maggioranza qualificata. Non è comunque l’Italia il paese europeo più esposto agli arrivi di migranti “irregolari”.

Per quanto concerne la regolamentazione delle situazioni di crisi, sulla quale la Meloni punta per dare copertura ai trattenimenti in frontiera dei richiedenti asilo provenienti da paesi terzi sicuri e alla loro successiva espulsione verso i paesi di origine, è stata certamente rigettata la proposta italiana di un loro rinvio nei paesi di transito, anche per la decisa opposizione di questi paesi, a partire dal governo dell’autocrate Saied in Tunisia, che ha persino negato l’ingresso nel suo paese ad una delegazione del Parlamento europeo. Il Memorandum d’intesa tra Unione Europea e Tunisia dopo il rifiuto da parte dei tunisini delle prime somme stanziate da Bruxelles per combattere l’immigrazione “clandestina”, appare ormai fallito.

Secondo il considerando 7 b della bozza di Regolamento approvata dal COREPER, “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e rispetta i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali l’Unione Europea, in particolare gli articoli 1, 4, 7, 24, 18 e 19, paragrafi 1 e 2, come nonché la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (“convenzione di Ginevra”). In particolare, si richiama la considerazione primaria che bisogna dare ai migliori interessi del minore, la necessità di rispettare la vita familiare e di garantire la tutela della stessa salute delle persone interessate, il presente regolamento prevede norme specifiche e garanzie applicabili nei confronti dei minori e dei loro familiari, nonché dei richiedenti il cui stato di salute richiede un supporto specifico ed adeguato. Le regole e le garanzie di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbero continuare ad essere applicate nei confronti delle persone soggette alle deroghe previste dal presente regolamento,
salvo laddove il presente regolamento disponga diversamente. Le norme stabilite dalla direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza], comprese quelle riguardanti il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, dovrebbero continuare ad applicarsi, a partire dal momento in cui viene presentata la domanda di protezione internazionale. Sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, confermato dal nuovo Regolamento, la Presidente del Consiglio Meloni avrà ben poco da festeggiare, perchè rimangono in vigore disposizioni, come il divieto di espulsioni di minori, il divieto di respingimenti o di espulsioni collettive, il divieto di trattenimento senza titolo, che l’Italia ha violato, e continua a violare, in diverse circostanze nelle quali sono intervenute sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diriti dell’Uomo e sentenze dei giudici nazionali.

Sul fronte della guerra ai soccorsi umanitari quanto potrà essere deciso dal Consiglio europeo di Malaga non modifica sicuramente gli obblighi di soccorso e salvataggio a carico degli Stati sanciti dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, nè consentirà una enensima criminalizzazione delle attività delle ONG, ora che la fandonia del cd. pull factor è stata completamente smentita da dati di fatto inoppugnabili.

5. Nella bozza di Regolamento approvato dal COREPER si afferma che In una situazione di strumentalizzazione dei migranti, è essenziale impedire l’ingresso di soggetti terzi cittadini nazionali e apolidi che non soddisfano le condizioni di ingresso, e al contempo garantire la tutela dei diritti fondamentali di tali persone. Per garantire ciò lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione del genere dispone della necessaria flessibilità ed evita che un paese terzo o un attore non statale ostile prenda di mira nazionalità specifiche o specifiche categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi. Dovrebbe essere possibile derogare alla procedura di asilo prevista dal presente regolamento per lo Stato membro interessato a prendere una decisione nel quadro della procedura di frontiera, come previsto dagli articoli da 41 a 41 nonies del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo)nel merito di tutte le domande di protezione internazionale. I principi e le garanzie stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo ancora da approvare con la rifusione delle Direttive tuttora vigenti] devono essere rispettati.

Secondo la bozza di Regolamento sulle situazioni di crisi e sulla strumentalizzazione, “Per consentire agli Stati membri di trattare un gran numero di domande di protezione internazionale in situazioni di crisi, dovrebbe essere previsto un termine più lungo per registrare le domande di protezione internazionale presentate in tali situazioni di crisi. Tale estensione non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

I riferimenti lasciati in bianco dalla bozza di Regolamento esitato dal COREPER e all’esame del Consiglio europeo informale di Malaga del 7 ottobre prossimo, appaiono come un sistema di scatole cinesi, con continui rinvii a normative europee che non sono ancora in vigore, e che probabilmente non saranno mai approvate prima della scadenza delle prossime elezioni europee.

6. Secondo la bozza, Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere applicato…. in base al principio secondo cui una persona non dovrebbe essere detenuta per il solo motivo che sta cercando protezione internazionale, in particolare in conformità con gli obblighi giuridici degli Stati membri e con l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra. Una previsione che conferma quanto recentemente deciso dai giudici italiani in ordine al trattenimento dei richiedenti asilo provenienti da paesi terzi ritenuti sicuri. Nella nuova bozza di Regolamento approvato dal COREPER si ritrova la previsione di un ampia possibilità di deroghe consentite agli Stati in caso di aflusso massiccio di migranti irregolari. Ma si tratta di situazioni eccezionali che devono essere dichiarate e controllate da Bruxelles, senza che le autorità nazionali possano stabilire a propria discrezione regimi in deroga.

Anche sui minori, soprattutto per quelli che hanno un età maggiore di sedici anni, si confermano divieti che il legislatore italiano sembra trascurare, con la modifica sostanziale, operata a colpi di decreto, della disciplina prevista dalla legge n.47 del 2017.
I minori, di regola, non dovrebbero essere detenuti ma collocati in alloggi speciali
per i minori ….. Dato l’impatto negativo della detenzione sui minori, tale detenzione potrebbe essere utilizzata, in linea con il diritto dell’Unione, esclusivamente in circostanze eccezionali, ove rigorosamente necessario, solo come ultima risorsa, per il minor tempo possibile, e mai in carcere, alloggio o qualsiasi altra struttura destinata a scopi di polizia. Anche se non si riscontra l’esenzione delle famiglie con bambini minori di 12 anni dalla procedura di frontiera (che permetterebbe ai Paesi di frontiera di estendere l’uso della detenzione), i minori non dovrebbero essere separati dai genitori o da chi si prende cura di loro e il principio dell’unità familiare dovrebbe in generale portare all’uso di alternative adeguate alla detenzione per le famiglie con minori, in alloggi a loro adatti. Inoltre, deve essere fatto tutto il possibile per garantire che vi sia una gamma praticabile di alternative adeguate alla detenzione di minori disponibile e accessibile.

La procedura di frontiera per la gestione delle crisi di rimpatrio dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e la cui domanda è stata respinta. Senza accordi con i paesi di origine, se non di transito, che ad oggi non esistono, o sono scarsamente operativi, non si vede come questo obiettivo possa essere perseguito, al di fuori di una logica meramente progandistica.J Per Juan Fernando López Aguilar (S&D), presidente della commissione Libertà civili e relatore per il regolamento sulle crisi,”Il Parlamento europeo lo ha detto forte e chiaro: non ci sarà Patto senza un giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità”.

Sulla situazione dei migranti trattenuti in procedure accelerate in frontiera, e sui tentativi di promuovere con il supporto di Frontex operazioni di rimpatrio con accompagnamento forzato, siamo ai soliti annunci che si ripetono da anni, senza che le espulsioni siano significativamente aumentate. Sono i dati a smentire le dichiarazioni trionfalistiche di Giorgia Meloni e dei suoi alleati europei. Basta leggere i rapporti di Frontex ed i comunicati periodici del Ministero dell’interno sul numero delle persone effettivamente rimpatriate, magari senza fermarsi alle percentuali ma andando a vedere i numeri in assoluto.

7. Quando uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi, potrà dunque chiedere sostegno e misure di solidarietà da parte di altri Stati membri per gestire tale situazione. Lo Stato membro di fronte a tale situazione potrà richiedere le seguenti tipologie di contributi:
a) ricollocazioni, da effettuarsi secondo le procedure di cui agli [articoli 57 e 58 del
Regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione ancora da approvare],
(i) dei richiedenti protezione internazionale;
ii) ove concordato bilateralmente dallo Stato membro contribuente e beneficiario interessati, dei beneficiari di protezione internazionale a cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell’adozione della Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva di solidarietà, o ai fini di rimpatrio di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare;
(b) compensazioni di responsabilità, di cui all'[articolo 44 nonies del regolamento (UE) XXX/XXX [Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione ancora da approvare] e seguendo la procedura stabilita dall’articolo 58a;
(c) contributi finanziari destinati a progetti pertinenti per affrontare la situazione di
crisi nello Stato membro interessato o nei paesi terzi interessati, nel pieno rispetto
diritti umani, che devono essere forniti da altri Stati membri secondo le norme stabilite nell’art [Articolo 44, lettera i), del regolamento (UE) XXX/XXX [ Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, da approvare];
(d) misure alternative di solidarietà di cui [all’articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, da approvare], specificamente necessario affrontare la situazione di crisi e seguendo le norme stabilite nell'[articolo 44j, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, da approvare]; le misure saranno considerate solidarietà finanziaria e il loro valore concreto sarà stabilito sulla base di criteri oggettivi;
e) misure volte a rispondere alla situazione di crisi, comprese misure specifiche per
sostenere il rimpatrio, attraverso la cooperazione con i paesi terzi o la sensibilizzazione dei soggetti interessati nei paesi terzi. Lo Stato membro che si trova in una situazione di crisi invia una richiesta motivata alla Commissione che specifica il tipo e il livello delle misure di solidarietà necessarie.
A seguito della presentazione della richiesta motivata di cui al primo comma dell’art
paragrafo 2, la Commissione, in stretta collaborazione con lo Stato membro richiedente
e le pertinenti agenzie dell’Unione valutano rapidamente la situazione e il tipologia e livello delle misure di solidarietà necessarie e, di concerto con il richiedente Stato membro, preparano, se del caso, un progetto di piano di risposta di solidarietà che indichi i tipi e livelli delle misure di solidarietà e sostegno necessarie. Il Consiglio approva con una “decisione di esecuzione” il piano presentato dalla Commissione.

La Commissione e il Consiglio tengono sotto controllo la situazione di crisi o di forza maggiore con monitoraggio e revisione costante. La Commissione presterà particolare attenzione rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie e può richiedere alla EUAA (Agenzia europea per l’asilo) un esercizio di monitoraggio specifico ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’EUAA Regolamento. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base delle pertinenti informazioni, può proporre l’abrogazione della decisione di esecuzione del Consiglio ….. o l’adozione di una nuova decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la modifica o proroga delle deroghe specifiche di cui agli articoli da 2x a 6x o dell’art
Il Piano di risposta di solidarietà di cui al paragrafo 4, lettera d), viene adottato per un periodo che non potrà superare sei mesi. In alternativa, ove… lo Stato presenta prove conclusive alla Commissione che dimostrano il perdurare delle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) o bx) o di una situazione di forza maggiore, la Commissione, sulla base di tali prove, presenta una proposta per una nuova Decisione di esecuzione del Consiglio volta a modificare o prorogare le deroghe specifiche di cui agli articoli da 2x a 6x o il Piano di risposta di solidarietà di cui al paragrafo 4, lettera d), per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi. Lo Stato membro interessato provvede a fornire alla Commissione le informazioni specifiche necessarie per effettuare tale revisione e a presentare la proposta di abrogazione o proroga della decisione di esecuzione del Consiglio nonché qualsiasi altra informazione che la Commissione possa richiedere su tale base.

8. I paesi a guida sovranista avranno ben poco margine per gestire in autonomia i piani di solidarietà nelle situazioni di emergenza, che saranno costantemente monitorati, valutati ed interrotti, se necessario, dal Consiglio e dalla Commissione europea, e questo spiega la strenua opposizione di Orban e di altri governi sovranisti alla bozza sulle situazioni di crisi, di forza maggiore e di strumentalizzazione delle migrazioni, che adesso dovrebbe diventare un Regolamento europeo, se le istituzioni europee coinvolte riusciranno a completare entro maggio del prossimo anno il complesso iter legislativo previsto dai Trattati.

Nel suo complesso la bozza del nuovo Regolamento sulle situazioni di crisi e sulla strumentalizzazione, da inquadrare nel Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ratifica una serie di deroghe alle procedure ed agli standard minimi in materia di protezione internazionale che gli Stati membri stanno già praticando a livello nazionale, in contrasto con la vigente normativa europea, come è apparso evidente in Italia nel caso delle procedure accelerate in frontiera approvate con il Decreto Cutro (oggi legge n.50/2023).

Si può concludere che siamo davvero alla defintiva demolizione del diritto di asilo in Europa, e siccome non ci saranno certo i rimpatri di massa che i governi auspicano, siamo di fronte all’ennesima riproduzione istituzionale della “clandestinità”, con una moltiplicazione esponenziale dei movimenti secondari da uno Stato UE ad un altro, che l’inasprimento dei controlli di frontiera, e la caduta del sistema della libera circolazione introdotto con il Trattato di Schengen, non riusciranno certo ad arginare.

Continua a mancare una seria politica nei confronti dei paesi frontalieri della sponda sud del Mediterraneo, continuano a mancare canali legali di ingresso per i cd. migranti economici, al di la di modeste “quote flussi” che appaiono irrisorie rispetto al calo della natalità in Europa e rispetto alle persone che potrebbero arrivare nei prossimi anni alle frontiere europee.

Il conflitto in Ucraina, che sembra ormai diventato endemico, costituisce poi una pesante ipoteca sulle decisioni che saranno prese a Bruxelles sulla dichiarazione di situazioni di crisi e di strumemntalizzazione delle migrazioni, dove potrebbe pesare di più la situazione al confine tra la Bielorussia e la Polonia, o tra la Moldavia e la Russia, piuttosto che gli arrivi attraverso al Medierraneo, che si mantengono agli stessi livelli degli anni successivi alla crisi siriana, dal 2014 al 2017.

Nella frenetica attività diplomatica dei governi europei e delle istituzioni dell’Unione non si vede una vera politica europea comune sulle migrazioni e l’asilo, malgrado gli annunci rassicuranti dei leader, preoccupati soltanto del loro consenso elettorale. Manca qualunque accenno ai valori di solidarietà e umanità sui quali si fondava l’Unione Europea, e se si parla di solidarietà si usa il termine per rafforzare la collaborazione nelle politiche respressive di respingimento e di sbarramento delle frontiere esterne. La politica dell’Unione appare sempre più ridotta ad una politica intergovernativa, con un ruolo preponderante del Consiglio formato dai capi di governo, rispetto al Parlamento eletto dai cittadini europei. E le prospettive dopo le elezioni del 2024 appaiono assai fosche, con l’avanzata dei partiti neonazisti, e con lo smottamento a destra del partito popolare. Manca soprattutto una vera sinistra di opposizione, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, ed in questo campo prevale la frammentazione e, purtroppo, affiorano anche segni di nazionalismo e di populismo.

Sarà questo un terreno di impegni e di proposte, anche organizzative, che si dovranno praticare a livello nazionale e transnazionale in vista delle prossime elezioni europee, per salvaguardare il diritto di asilo, per garantire i diritti fondamentali a tutte le persone in movimento, incluse quelle che vengono definite come “migranti economici”, per contrastare l’abbattimento dei sistemi di accoglienza, e tutte le forme di detenzione arbitraria o di respingimento violento in frontiera, che potrebbero verificarsi in nome della difesa dei confini europei.

Tatto da: www.a-dif.org

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